Stravolgimenti: l’articolo 11 Cost. e la gerarchia delle fonti

L’uso “estensivo” dell’articolo 11

L’articolo 11 è la presa USB della Costituzione a cui poter collegare qualsiasi strumento?
Le indisturbate transumanze di cammelli europei attraverso la sua cruna, per riprendere una vivace metafora biblica di Massimo Luciani, sembrano autorizzare questa conclusione. Nato come strumento per l’adesione del nostro paese alle Nazioni Unite, l’articolo 11 è stato impiegato per fornire copertura costituzionale alla partecipazione all’Unione Europea e soprattutto al suo corollario più insidioso, ossia la c.d. primauté, vale a dire la prevalenza delle fonti del diritto europeo su quello nazionale, senza dover passare da una revisione costituzionale. Detto in parole povere: in caso di sovrapposizione, i giudici italiani devono ignorare il diritto approvato dal Parlamento del nostro paese e applicare di preferenza la fonte europea.

Recita l’articolo: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”

Che esista una tensione – più realisticamente un’inconciliabilità – tra un documento che rappresenta una delle punte più avanzate del “consenso social-democratico”, come lo definisce Tim Notermans, del dopoguerra e un labirintico ordigno tecnocratico di chiara impronta neoliberista dovrebbe risultare ormai evidente a uno sguardo retrospettivo immune dall’onirismo europeista. Nell’esame del rapporto fra Costituzione e UE non si sfugge quindi a un’alternativa: o la Costituzione contiene al proprio interno una sorta di meccanismo di autodistruzione, ipotesi che suona piuttosto come una reductio ad absurdum dell’attuale lettura dell’art. 11; oppure l’art. 11 non può coprire uno stravolgimento dei principi-fini contenuti nel resto della Carta, in primis la sovranità popolare scolpita dall’art. 1. Una sua interpretazione basata sui tradizionali criteri ermeneutici, quello letterale, storico e sistematico, conduce inevitabilmente ad affermare che la disposizione in questione, “se può certamente comportare limitazioni della sovranità statale”, “dovrebbe non certo produrre “limitazioni”, tantomeno “cessioni”, bensì rafforzamenti della sovranità popolare”: L’ART. 11 COST: IL RICOSTITUENTE DELLA SOVRANITA’ POPOLARE.
Purtroppo sappiamo che la logica, anche elementare, non gode di buona salute nell’odierna Eurolandia.

La non costituzione europea e la gerarchia immaginaria delle fonti

La portata della devastazione dev’essere però colta con chiarezza: il sistema delle fonti, come diceva un vecchio Maestro come Crisafulli, è la sovranità stessa. La primauté non si limita quindi ad alterare ma a scardinare la sostanza della sovranità nazionale; per rimpiazzarla con che cosa, però, ossia con un potere fondato su quale legittimazione? E’ possibile oggi in Europa rivendicare apertamente un fondamento di legittimazione del potere diverso dalla democrazia? Sembrerebbe proprio di no, visto che l’opera di demolizione è avvenuta by stealth, come si esprime la letteratura, che vuol dire concretamente nascondendola quanto più possibile ai cittadini: LA STRATEGIA DEL MITO DELLA PUREZZA: LA SUPER-COSTITUZIONE OCCULTA DI UNO STATO INESISTENTE- 3, 6.2.

 

In effetti non tutti sanno che solo con l’abortita Costituzione per l’Europa si tentò di fornire alla primauté una legittimazione democratica; dopo il fallimento del progetto, a seguito dei due referendum francese e olandese del 2007, la Presidenza del Consiglio Europeo dichiarò con disinvolto realismo che i trattati che si stavano preparando (il TUE e iL TFUE) non avrebbero avuto un carattere costituzionale ma che

“Con riguardo alla supremazia del diritto comunitario, la conferenza intergovernativa adotterà una dichiarazione” – diventata la numero 17 – “ricordando l’attuale giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea”:

per giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione europea, i trattati e il diritto adottato dall’Unione sulla base dei trattati prevalgono sul diritto degli Stati membri alle condizioni stabilite dalla summenzionata giurisprudenza.
Inoltre, la conferenza ha deciso di allegare al presente atto finale il parere del Servizio giuridico del Consiglio sul primato, riportato nel documento 11197/07 (JUR 260):

«Parere del Servizio giuridico del Consiglio del 22 giugno 2007

Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si evince che la preminenza del diritto comunitario è un principio fondamentale del diritto comunitario stesso. Secondo la Corte, tale principio è insito nella natura specifica della Comunità europea. All’epoca della prima sentenza di questa giurisprudenza consolidata (Costa contro ENEL, 15 luglio 1964, causa 6/64 […] non esisteva alcuna menzione di preminenza nel trattato. La situazione è a tutt’oggi immutata. Il fatto che il principio della preminenza non sarà incluso nel futuro trattato non altera in alcun modo l’esistenza del principio stesso e la giurisprudenza esistente della Corte di giustizia.”

 

Dunque alla fine della fiera la primauté, cioè la sovranità del diritto europeo, non riposa su un esercizio del potere costituente del popolo, per quanto esercitato in forme indirette e plebiscitarie, ma sulle fragili spalle della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (ora dell’Unione Europea) e in particolare sui due leading cases che ne hanno gettato i pilastri.

La sentenza Costa contro ENEL

Al 1964 risale il caso “Costa contro ENEL”, (L’INCOMPRENSIONE DELL’€UROPA: ALLA CORTE COSTITUZIONALE SFUGGE LO SVIAMENTO DI POTERE LEGISLATIVO- 2), originato da un ricorso contro una bolletta dell’elettricità. Si contestava il pagamento perché l’ENEL, pubblica, non era subentrata validamente al precedente fornitore privato.

[Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Caso_Costa_contro_Enel:
La Corte ha quindi affermato che il “trasferimento, effettuato dagli Stati a favore dell’ordinamento giuridico comunitario, dei diritti e degli obblighi corrispondenti alle disposizioni del Trattato” implicava “una limitazione definitiva dei loro diritti sovrani, di fronte alla quale un atto unilaterale ulteriore, incompatibile col sistema della Comunità, sarebbe del tutto privo di efficacia.” Di conseguenza, la Corte ha concluso che l’art. 177 CEE sul rinvio pregiudiziale andava “applicato, nonostante qualsiasi legge nazionale, tutte le volte che sorga una questione d’interpretazione del Trattato”.

Il caso Van Gend en Loos

Un anno prima della pronuncia Costa si era avuta la pronuncia relativa al caso Van Gend en Loos. Van Gend en Loos, uno spedizioniere olandese, importatore di formaldeide dalla Germania Ovest all’Olanda, contestava l’applicazione di un dazio.
(https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/739326/EPRS_BRI(2023)739326_EN.pdf)) La sentenza

stabilì l’applicabilità diretta del diritto europeo in ambito nazionale. Il caso non maturò esclusivamente in asettiche aule di tribunali, all’ombra di un rigoroso rispetto della divisione dei poteri, ma fu, diciamo, molto atteso ed evocato sia dalla Fédération international pour le droit européen (la FIDE), un’associazione di giuristi “federalisti”, sia dal servizio legale della Commissione Europea.

(https://orizzonte48.blogspot.com/2016/05/wolf-e-la-mancata-comprensione-della.html?showComment=1463152990939#c6775356950074266565)

L’interpretazione estensiva, ossia generalizzata, della sentenza fu promossa da due membri del foro milanese al cui attivismo europeista si deve precisamente il ricorso Costa vs Enel:

il professore di diritto costituzionale Giangaleazzo Stendardi e l’avvocato Flaminio Costa.
Ci pare storicamente molto interessante tradurre quanto riferito , [da Vauchez in The transnational politics of judicialization. Van Gend en Loos and the making of EU polity], sulla visione teorico-scientifca del primo: Stendardi aveva teorizzato il ruolo dell’attivismo legale davanti alle Corti come un quasi-sostituto della “responsabilità politica”, in particolare al livello europeo. In vari scritti, prima e dopo il caso “Costa”, sosteneva che “non è necessario avere un parlamento direttamente eletto dal popolo per realizzare la protezione dei cittadini; si richiedeva soltanto l’esistenza di una procedura idonea a proteggere gli individui direttamente di fronte alla organizzazione [europea]…Questo forte “credo” nella “Legge” come sommo strumento di protezione dei cittadini (persino più importante dell’esercizio del voto), fu naturalmente attivato in tale contesto contro la legge italiana di nazionalizzazione [del settore elettrico]. Stendardi, che era stato professore aggiunto alla scuola milanese “Bocconi” negli anni ’50, e al tempo era un membro attivo del partito liberale italiano a Milano, era fortemente critico sul progressivo processo delle nazionalizzazioni in Italia”.

Lo smottamento

Quarantotto spiega (L’INCOMPRENSIONE DELL’€UROPA: ALLA CORTE COSTITUZIONALE SFUGGE LO SVIAMENTO DI POTERE LEGISLATIVO- 2):

Negli anni successivi alla sentenza “Costa contro Enel”, (dopo un resistenza iniziale sul cui superamento aleggia tutt’ora il mistero, dato che la nostra Costituzione e il senso attribuitogli dal valore vincolante dei lavori della Costituente non erano mutati), la nostra Corte costituzionale arrivò a enunciare i presupposti della prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale e sulla stessa fonte costituzionale…a certe condizioni.

Il rischio di un conflitto è sdrammatizzato dalla Corte Costituzionale in considerazione della natura “meramente” economica della materia oggetto di delegazione, come se l’economia non costituisse la carne e il sangue dei diritti sociali e dell’uguaglianza sostanziale sancita dall’art. 3 della Costituzione, vero architrave della Carta:

la sent. 183 del 1973, in cui si ritiene estremamente improbabile ”l’ipotesi di un regolamento comunitario che possa incidere in materia di rapporti civili, etico-sociali, politici, con di­sposizioni contrastanti con la Costituzione italiana”, in quanto la ”competenza normativa degli organi della CEE è prevista dall’art. 189 del trattato di Roma” è limitata [appunto] “a materie concernenti i rapporti economici”.

Conclusioni

Il fondamento della preminenza del diritto comunitario riposa dunque su queste due sentenze.

Chiosa Quarantotto ([LA STRATEGIA DEL MITO DELLA PUREZZA: LA SUPER-COSTITUZIONE OCCULTA DI UNO STATO INESISTENTE- 3])(https://orizzonte48.blogspot.com/2016/12/la-strategia-del-mito-della-purezza-la.html), cit.):

Il diritto, – per di più posto al vertice di una gerarchia delle fonti (volutamente) non precisata da alcuna clausola scritta-, sorge da una corte che non è vincolata da norme preesistenti che ne stabiliscano seriamente non solo l’indipendenza e l’imparzialità (rispetto ad un Esecutivo particolaramente privo di legittimazione democratica come quello €uropeo), ma anche la “soggezione alla legge”: cioè il valore e i limiti delle sue decisioni in un quadro legale predeterminato delle norme applicabili (europee) posto, com’è teoricamente dovuto (in base alla stessa lettera dei trattati!), in rapporto al rispetto di quelle costituzionali dei paesi-membri che, pure, ne costituiscono la vera fonte legittimante e il limite (secondo gli stessi enunciati espressi dei trattati: ma non di quelli “impliciti” e non approvati dagli Stati!).

Ovvero, a ottant’anni dalla conclusione del secondo conflitto mondiale, il diritto degli europei non si fonda più sul potere costituente del popolo ma su due pronunce relative all’importazione di urea-formaldeide e a una bolletta dell’energia elettrica emanate da una corte che non aveva il potere di emetterle. Forse ora si comincia a capire perché uno studioso come Alec Stone Sweet ha parlato, in riferimento all’Unione Europea, di “colpo di Stato giudiziario”, un caso interessante, anche se piuttosto allarmante, per la teoria giuridica e per chiunque conservi ancora qualche sospetto verso l’irresponsabilità del potere e apprezzamento per lo Stato di diritto, con cui peraltro le istituzioni europee si riempiono (orwellianamente, come abbiamo visto) la bocca a ogni piè sospinto precisamente allo scopo di continuare a stravolgerlo.

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